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TUTELA IL TUO PARTNER

Possiamo scegliere di convivere senza registrarci come coppia di fatto e per tutelarci è consigliabile prendere alcune precauzioni. Cosa potrebbe accadere al mio partner nel caso venissi a mancare e lui non fosse proprietario di fatto dell’abitazione nella quale per anni abbiamo convissuto?

Alcune indicazioni per garantire una dimora al convivente:
Non si può mandare via il convivente di fatto dalla casa di proprietà del partner alla morte di quest’ultimo. Gli eredi, subentrati nella titolarità dell’immobile, devono garantire al compagno o alla compagna del defunto un tempo ragionevole per trovare un nuovo tetto sotto cui vivere. Questo, almeno, per le coppie cui non si applica la nuova disciplina delle coppie di fatto.

A tal riguardo la Cassazione si pronuncia come segue: il convivente non ha alcun diritto sull’eredità del partner alla morte di questi. Pertanto, per garantire al compagno/a una casa alla propria morte non c’è altra via che nominarlo erede nel testamento. Ma attenzione, la disposizione testamentaria non deve ledere i diritti dei parenti più stretti, ossia il coniuge, i figli e i genitori (cosiddetti «legittimari») per i quali la legge riconosce sempre una quota minima del patrimonio del testatore. Se, infatti, si lascia tutto al proprio convivente, o la casa è la parte principale del patrimonio, il testamento è impugnabile dai familiari del defunto.

Che fare allora se il soggetto che fa testamento non ha altri beni all’infuori della casa? Come si garantisce il diritto del partner di rimanere nell’abitazione che è stata il domicilio comune? La legge stabilisce che a questi spetta solo un diritto di abitazione (una sorta di usufrutto), ma molto limitato nel tempo. Si aprono, in particolare, due vie:

  • per le coppie soggette alla legge Cirinnà (LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 – disciplina la “unioni civili” per le coppie omosessuali e i “patti di convivenza” per le coppie eterosessuali) si applica la nuova norma che garantisce al convivente il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per due anni o per un periodo superiore pari a quello della convivenza, comunque non oltre cinque anni;
  • per le coppie cui non si applica la legge Cirinnà (coloro che sono già sposate o sono parte di un’unione civile con qualcun’altro), il convivente deve lasciare l’appartamento nel momento in cui muore il partner. Tuttavia gli eredi di quest’ultimo non possono mandarlo via dall’oggi al domani, ma devono consentirgli un congruo termine per trovare una nuova abitazione.

Una soluzione assicurativa al caso esposto non esiste perché la legge non può essere cambiata ma è possibile tutelarsi, vediamo come.
Il proprietario dell’abitazione potrebbe stipulare una polizza temporanea caso morte indicando come beneficiario il proprio partner. Il capitale assicurato dovrà ovviamente essere adeguato e permettere l’eventuale acquisto di un nuovo immobile al partner rimasto garantendogli quindi un futuro stabile e sereno.
Gli eredi legittimari del de cuius (colui della cui eredità si tratta), che volessero contestare la polizza temporanea caso morte potrebbero agire solo sui premi versati (azione di riduzione) e non sul capitale liquidato al beneficiario.

By | 2018-04-20T12:33:26+00:00 aprile 20th, 2018|News di Agenzia, Persone|